stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1982)
Testo in vigore dal:  1-3-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità.
Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue:
Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.
Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abitabilità o agibilità o di uso.
Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali.
Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.
Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.
Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.
Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 febbraio 1967, n. 37 ha disposto (con l'art. 43, comma 2) che "Con pari decorrenza sono abrogate: la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell'articolo 26 della presente legge".