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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • orig.
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  • agg.1
  • orig.
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  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • orig.
  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • Disposizioni finali.
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  • orig.
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Testo in vigore dal:  31-5-1955

Art. 18


Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000.
Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.