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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • orig.
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  • agg.1
  • orig.
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  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • orig.
  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • orig.
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  • Disposizioni finali.
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  • orig.
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Testo in vigore dal:  31-5-1955

Art. 13


Nel caso di iscritto, che alla data del 1 gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.
Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina, prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla, data di assunzione o di riassunzione in servizio.