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LEGGE 20 giugno 1952, n. 645

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1993)
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Testo in vigore dal:  25-5-1975
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Art. 5

(Manifestazioni fasciste)
((Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni))
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