LEGGE 20 giugno 1952, n. 645

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1993)
Testo in vigore dal: 25-5-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                          (Sanzioni penali)

  ((Chiunque   promuove,   organizza  o  dirige  le  associazioni,  i
movimenti  o  i  gruppi  indicati  nell'articolo  1, e' punito con la
reclusione  da  cinque  a  dodici anni e con la multa da un milione a
dieci milioni di lire.
  Chiunque  partecipa  a  tali  associazioni,  movimenti  o gruppi e'
punito  con  la  reclusione  da  due  a cinque anni e con la multa da
cinquecentomila a cinque milioni di lire.
  Se  l'associazione,  il  movimento o il gruppo assume in tutto o in
parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa
uso  della  violenza,  le  pene  indicate  nei  commi precedenti sono
raddoppiate.
  L'organizzazione   si   considera   armata   se  i  promotori  e  i
partecipanti  hanno  comunque  la  disponibilita' di armi o esplosivi
ovunque siano custoditi)).
  Fermo  il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la
condanna  dei  promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa
in  ogni  caso  la  privazione  dei  diritti  e degli uffici indicati
nell'art.  28,  comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un
periodo  di  cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo
stesso  periodo  di  cinque  anni  la privazione dei diritti previsti
dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.