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LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 05/12/2024
Testo in vigore dal:  6-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:
"La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".