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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  30-4-1952

Art. 31


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
a) datori di lavoro................. 55 per cento
b) lavoratori....................... 20 "
c) Stato............................ 25 "

In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli, e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:
a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:
datori di lavoro..................... L. 33,26
lavoratori........................... " 12,10
b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:
datori di lavoro..................... L. 26,80
lavoratori........................... " 9,74
c) per ogni giornata di bracciante uomo:
datori di lavoro..................... L. 40,28
lavoratori........................... " 14,65
d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:
datori di lavoro..................... L. 31,78
lavoratori........................... " 11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
b) per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione............................................ 2 - %

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:
a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo................................. L. 9,24
donna o ragazzo...................... " 7,71
b) per ogni giornata di bracciante:
uomo................................. L. 15,40
donna o ragazzo...................... " 7,71
c) per ogni giornata di colono o mezza-
dro.................................. L. 4,82