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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1962
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Art. 27


L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
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