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LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1138

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da L. 26.000.000 a L. 76.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.

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Testo in vigore dal:  21-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, stabilito in L. 26.000.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1293, è elevato a L. 76.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.
Alla maggiore spesa di L. 50.000.000, dipendente dall'aumento del, contributo di cui al precedente comma, verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, concernente i contributi a istituti e corpi scientifici, e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI