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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 848

Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:
a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;
b) sui macchinari e sulle attrezzature che, agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera a), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.