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LEGGE 30 maggio 1950, n. 374

Ripristino delle borse merci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.
Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.