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LEGGE 29 luglio 1949, n. 472

Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.

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Testo in vigore dal:  7-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità, a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.