LEGGE 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal: 7-5-1954
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  ((Nelle    ricorrenze    della    festa   nazionale   (2   giugno),
dell'anniversario  della  liberazione  (25  aprile),  della festa del
lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo
Stato,  gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere  ai  lavoratori  da  essi  dipendenti,  i  quali  siano
retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da
essi  compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso  ogni  elemento  accessorio.  La  normale retribuzione sopra
indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad
un  sesto  dell'orario  settimanale  contrattuale  o,  in mancanza, a
quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione
o  con  altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle
quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
  Ai  lavoratori  considerati  nel  precedente comma, che prestino la
loro  opera  nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale
retribuzione  globale  di  fatto  giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio,  la  retribuzione  per  le  ore  di lavoro effettivamente
prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
  Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera
nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione
globale  di  fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
retribuzione  per  le  ore  di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione  per  il  lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra
nel  giorno  di  domenica,  spettera'  ai lavoratori stessi, oltre la
normale  retribuzione  globale  di  fatto  giornaliera, compreso ogni
elemento  accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera)).