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LEGGE 27 maggio 1949, n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-6-1949

Art. 4


Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.