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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-8-1948

Art. 4


Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale è stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.
Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.