LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1998)
Testo in vigore dal: 14-10-1947
                              Art. 35.

  Il  ricorso  puo'  essere  proposto  anche  dal  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso
termine  e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 33 e
34;  nel  medesimo  termine, il procuratore della Repubblica, qualora
riscontri  nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato,
promuove l'azione penale.