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LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1998)
Testo in vigore dal:  14-10-1947

Art. 35


Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 33 e 34; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.