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LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1998)
Testo in vigore dal:  9-2-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 25


Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione
((del semestre))
successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte
((...))
;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale; che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste l'
((cittadino))
è compreso;
4) del trasferimento della residenza.
((gli iscritti))
che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione,
((...))
.
((gli iscritti))
che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.
Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.
Alle operazioni previste dai presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni
((sei))
mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per la variazioni di cui al n. 1.
Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.