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LEGGE 2 agosto 1947, n. 811

Autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia.

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Testo in vigore dal:  2-9-1947

Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata, dall'Assemblea Costituente:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1947

DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata, dall'Assemblea Costituente: Articolo unico. Il Governo della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato

di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a

Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1947 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI - SCELBA - SFORZA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - MERLIN- TOGNI - FANFANI - MERZA GORA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI