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LEGGE 23 dicembre 1946, n. 478

Modificazione delle formule di giuramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal:  19-1-1947

Art. 5


Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".