LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 27-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                    Contenuto del piano generale. 
 
  Il piano regolatore generale  deve  considerare  la  totalita'  del
territorio comunale. 
 
  Esso deve indicare essenzialmente: 
  1)  la  rete  delle  principali  vie  di  comunicazione   stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 
  2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione
delle  zone  destinate  all'espansione  dell'aggregato  urbano  e  la
determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare  in  ciascuna
zona;((13)) 
  3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a
speciali servitu';((13)) 
  4) le aree da riservare ad  edifici  pubblici  o  di  uso  pubblico
nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;((18)) 
  5)  i  vincoli  da  osservare  nelle  zone  a  carattere   storico,
ambientale, paesistico; 
  6) le norme per l'attuazione del piano. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 9-29 maggio 1968,  n.  55  (in
G.U.  1a  s.s.  1/6/1968,  n.  139)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei numeri 2, 3, 4 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte costituzionale con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179  (in
G.U. 1a  s.s.  26/5/1999,  n.  21)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4,
e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150  (Legge  urbanistica)  e  2,
primo comma, della legge 19 novembre  1968,  n.  1187  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.  1150),  nella
parte in cui consente  all'Amministrazione  di  reiterare  i  vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che  comportino
l'inedificabilita', senza la previsione di indennizzo".