stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 febbraio 1942, n. 183

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale. (042U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-4-1942

Art. 1



I proprietari, dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.