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LEGGE 12 febbraio 1942, n. 183

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale. (042U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-4-1942

Art. 5



I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il vinto di esecutorietà.

Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.