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LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (041U0934)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1976)
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Testo in vigore dal:  18-6-1952
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Art. 20



I salariati iscritti alla Cassa, i quali, per effetto del trasferimento dell'Azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti, passino alla dipendenza di privati o di Enti non iscrivibili alla Cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'Ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli Enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni, ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di Istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie siasi ridotto a meno di lire venticinquemila, salvo che in quest'ultimo caso l'Ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'articolo 23.

La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data ai salariati iscritti alla Cassa che passino volontariamente al servizio di privati od Enti non iscrivibili, i quali esercitiuo un pubblico servizio.

La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.
((2))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610))
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I salariati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgano della suaaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo art. 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art.32.

Ai salariati che a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo cessino dal servizio si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche ai salariati delle Aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto servizio per la soppressione dell'Azienda.

Ai salariati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi commi del presente articolo, abbiano continuato primi nell'iscrizione alla Cassa e cessino successivamente dal rapporto di servizio ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora i salariati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 31 e 36, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 32 e l'art. 37.

Ai salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani, si applica il disposto della seconda parte del colma precedente.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che è abolito il termine di un anno previsto dal presente articolo, comma quarto.