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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1949

Modificazioni alla legge forense. (039U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-1-1940

Art. 1



L'art. 3, comma quarto, lettera b), del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n, 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera

«Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo».