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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1814

Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. (039U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  31-12-1939

Art. 1



L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalità giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045, è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.