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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

Disciplina degli affittacamere. (039U1111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1955)
Testo in vigore dal:  26-8-1939

Art. 3



Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.