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REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1933, n. 1598

Disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione. (033U1598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1934, n. 304 (in G.U. 07/03/1934, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1955)
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Testo in vigore dal:  11-12-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di quelle concernenti le operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e di gestione fiduciaria, ai fini della disciplina degli enti non ancora soggetti alla vigilanza governativa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono soggetti al presente decreto gli enti, comunque denominati e costituiti, che abbiano per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonché gli enti di gestione fiduciaria.