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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (029U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929, ad eccezione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che entreranno in vigore il 14/9/1929. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2022)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  31-7-1929

Art. 1



Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purché non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.