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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 5

Norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi elementari. (029U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1929 al: 6-12-1945
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Art. 1



Nelle scuole elementari pubbliche e private dall'anno scolastico 1930-31 sarà adottato il testo unico di Stato, nel quale saranno svolti i programmi in vigore per tutte le materie.

Sarà compilato un solo testo per la I e la II classe; un testo separato per ciascuna delle classi III, IV e V.

Ogni tre anni dalla prima adozione nelle scuole i testi di Stato potranno essere soggetti a revisione ed aggiornamenti.