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LEGGE 25 novembre 1926, n. 2008

Provvedimenti per la difesa dello Stato. (026U2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-12-1926 al: 27-6-1931
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Art. 1



Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.