stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2307

Disposizioni sulla stampa periodica. (025U2307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-1-1926 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.
Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.
Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.
Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.
Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.
Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.