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LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2260

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (025U2260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))