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LEGGE 5 giugno 1913, n. 550

Concernente provvedimenti per la R. guardia di finanza. (013U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  8-7-1913

Art. 1



Il ruolo organico della R. guardia di finanza stabilito dalla legge 12 luglio 1908, n 427 (tabella C), pel servizio generale del corpo, è aumentato di:

300 guardie di prima ferma; 450 guardie raffermate; 400 appuntati di prima classe; 200 marescialli ordinari; 300 marescialli capi; 180 marescialli maggiori; 16 sottotenenti; 26 tenenti e 12 capitani;

ed è diminuito di:

400 appuntati di seconda classe; 310 sottobrigadieri e 100 brigadieri.