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LEGGE 4 aprile 1912, n. 305

Che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni. (012U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1912 al: 13-5-1923
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Art. 1



Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.