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LEGGE 13 luglio 1911, n. 774

Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U0774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1919)
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Testo in vigore dal:  18-8-1911

Art. 29



Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II nonché di quelle dei titoli VI e VII.