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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  14-8-1908

Art. 1



Agli articoli 1, 6, 9, 14, 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. - È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, è compresa tra gli Istituti coi quali può contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purché le anticipazioni servano esclusivamente:

1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;

2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;

3° ad acquisto di bestiame;

4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b).

Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, né potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualità comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; però quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni:

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrrà, la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.

La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godrà del beneficio accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato.

Art. 6. - Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 9. - Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario;

3° del magazzino montuario per deposito dalle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà, destinata a formare il campo sperimentale comunale Tale campo sarà coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, quieto sarà acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

Art. 14. - Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 16. - Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali o previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 24. - Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale intieramente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n.13 della tabella A).