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LEGGE 11 luglio 1907, n. 502

Provvedimenti per la città di Roma. (007U0502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1907 al: 21-12-2008
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Art. 1



È approvata la convenzione stipulata addì 5 marzo 1907, fra il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della guerra da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra, allegata alla presente legge (allegato C).