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LEGGE 22 aprile 1905, n. 137

Che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private. (005U0137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1905 al: 21-12-2008
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Art. 1



Dal 1° luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio:

a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

b) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n. 530;

c) delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;

d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª);

e) della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864, approvata con R. decreto 28 giugno 1865, n. 2401.

Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma-Viterbo, e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonché l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi RR. decreti 22 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211,e 8 settembre 1904,n. 566. È pure autorizzato a stipulare con Società o Ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli-Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli.

Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovrà comprendere una clausola risolutiva coordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardò.

Governo potrà altresì assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino.

Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, per decreto Reale che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.