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LEGGE 8 luglio 1904, n. 381

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'acquedotto pugliese. (004U0381)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-8-1904

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'obbligo di aprire l'esercizio dell'acquedotto intero non più tardi del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Il pagamento delle annualità del concorso dello Stato e delle provincie al concessionario incomincerà durante la costruzione, e sarà fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziate in bilancio ai termini dell'art. 2 della presente legge.

Il Govero del Re è pure autorizzato a modificare le disposizioni del regolamento e del capitolato per l'esecuzione della citata legge 26 giugno 1902 (approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214).