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LEGGE 21 gennaio 1904, n. 15

Che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa tra l'Italia e la Svizzera per il trasferimento alla Confederazione elvetica della costruzione e dell'esercizio della linea ferroviaria del Sempione. (004U0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  19-2-1904

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 16 maggio 1903 per il trasferimento alla Confederazione elvetica della concessione fatta dal Governo italiano alla Compagnia Giura Sempione, per la costruzione e l'esercizio sul territorio del Regno della linea ferroviaria del Sempione, convenzione le cui ratifiche sono state scambiate a Roma, il 13 gennaio 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Tittoni.
Tedesco.
Pedotti.
Luzzatti.

Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.