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LEGGE 30 aprile 1899, n. 168

Concernente disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata. (099U0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-5-1899 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare da L. 3000 a L. 5000 il massimo della sovvenzione stabilita dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), per ogni chilometro e per un periodo di tempo da 35 a 70 anni, in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtù dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª.)

È elevato a L. 6000 il sussidio massimo che il Governo potrà accordare alle linee indicate nella legge del 27 giugno 1897, n. 228, ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 2 di detta legge.