DEGLI ATTI E SCRITTI SOGGETTI AL BOLLO FIN DALLA LORO ORIGINE Capo I. Leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 9, e 8 agosto 1895, n. 486, allegato G, art. 3.
Degli atti e scritti pei quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata e bollata.
Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dalla presente legge.