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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 561

Riflettente le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (096U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1897 al: 29-11-1980
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Art. 13



Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.

Esse debbono essere stabilite in sede propria, salvo i casi in cui sia ritenuto opportuno dal Governo concedere parte del percorso sopra strade ordinarie, con sede separata.

Nel caso di ponti o viadotti che non rendessero possibile tale sede separata, si dovranno adottare le norme degli articoli 2 e 6 della presente legge.