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LEGGE 27 dicembre 1896, n. 561

Riflettente le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (096U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1897 al: 29-11-1980
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Art. 1



La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potrà avere durata maggiore di anni sessanta.

All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, prima dell'inizio dei lavori.