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LEGGE 9 luglio 1883, n. 1505

Che ripartisce fra lo Stato e gli enti interessati la spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificamento dell'agro romano. (083U1505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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