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LEGGE 26 dicembre 1877, n. 4209

Che approva il bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878. (077U4209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1878
Lo Stato di prima previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 304 del 31-12-1877.
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Testo in vigore dal:  12-1-1878

Art. 5



Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 p.%) quanta basti a ricavare la somma di 47,200,000 lire occorrente per far fronte nel 1878:

a) Alle spese pei lavori di compimento della ferrovia Ligure per lire 3,000,000;

b) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 25,000,000;

c) Alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, per lire 16,000,000;

d) Al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla società delle ferrovie dell'Alta Italia colla cassa di risparmio di Milano passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette, per lire 3,200,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

Depretis.

Lo Stato di prima previsione dell'entrata annesso alla precedente legge sarà pubblicato in altro foglio.