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LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761

Sui conflitti di attribuzioni. (077U3761)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1919)
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Testo in vigore dal:  22-4-1877

Art. 1



La pubblica Amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'Amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.