stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-4-1870
aggiornamenti all'articolo

Art. 59



Ove la Legge nell'istituire gli Uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della Legge 14 agosto 1862, n. 800.
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilità degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".