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LEGGE 21 luglio 1866, n. 3087

Che autorizza la piena esecuzione della Convenzione monetaria conchiusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera. (066U3087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  14-8-1866

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa Convenzione conchiusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi li 23 dicembre 1865 per l'unione monetaria dei quattro Stati.