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LEGGE 28 giugno 1866, n. 2987

Per la prorogazione e pel conferimento di facoltà straordinarie al Governo durante la guerra. (066U2987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1866 al: 15-12-2009
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Art. 1



La Legge del 30 aprile 1866, n° 2865, per l'esercizio provvisorio del Bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate fino al termine della guerra le Leggi del 1° e 17 maggio 1866, ni 2872 e 2907.